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Sanzioni amministrative

A decorrere dal  1° settembre 2000, le funzioni prima esercitate dagli U.P.I.C.A. (uffici periferici dell'attuale Ministero delle Attività Produttive) in materia sanzionatoria, secondo la nuova disciplina introdotta dal D.L.vo 31 marzo 1998 n.112, sono state trasferite alle Camere di Commercio di ciascuna provincia.

Le principali materie trattate attengono: alle autoriparazioni ( legge 122/92, sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attività di autoriparatore), all'impiantistica (Legge 46/90, norme sulla sicurezza degli impianti), ai giocattoli (D.Lgs. 313/91, attuazione della direttiva n.88/378/CEE relativa alla sicurezza dei giocattoli), ai prodotti tessili ( D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 194, attuazione della direttiva 96/74/CE relativa alla denominazione del settore tessile), alle etichettature dei prodotti non alimentari ecc...

I verbali di contestazione delle violazioni vengono trasmessi all'Ente camerale territorialmente competente, con rapporto, dagli Organi Istituzionali (Carabinieri N.A.S., Guardia di Finanza, Polizia Municipale...) ai quali è demandato il controllo sugli illeciti amministrativi per determinate tipologie di violazioni, dopo avere accertato che non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa comminata.

Gli Uffici camerali ai quali sono demandate le competenze in argomento, dopo avere esaminato i verbali di accertamento/contestazione, in base agli elementi raccolti, possono emettere un’ordinanza di archiviazione, se non  vi sono le condizioni per procedere, o al contrario, emettere un’ordinanza ingiunzione di pagamento, ex lege n.689/81,  comminando al trasgressore una pena pecuniaria.

Avverso tale ordinanza il sanzionato può proporre opposizione dinanzi all'autorità giudiziaria competente a conoscere di tali ricorsi.

Presso l’ufficio si instaura un procedimento, durante il quale gli interessati possono produrre, entro 30 gg. dalla data della contestazione o notificazione del verbale, scritti difensivi o chiedere di essere ascoltati personalmente.

La Camere di Commercio I.A.A., sempre in virtù delle suddette disposizioni, ha competenza a convalidare o meno i sequestri amministrativi, nei ristretti casi in cui tali provvedimenti siano stati adottati dagli Organi di vigilanza, e può disporre eventuali confische secondo le disposizioni della legge 689/81.

  

Riferimenti normativi e deliberazioni di Giunta camerale di portata generale:

  

–       Legge 24 novembre 1981 n.689, recante modifiche al sistema penale (depenalizzazione);

–       D.P.R. n.571 del 29 luglio 1982, che all’art.1 individua le materie di competenza degli ex uffici periferici del Ministero dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato, con particolare riferimento alle lettere : B) competenze ex U.P.I.C.A. e C) competenze Uffici Provinciali Metrici e del saggio dei metalli preziosi;

–       D.L.vo 31 marzo 1998 n. 112, art. 20, che attribuisce alle Camere di Commercio le funzioni esercitate dagli Uffici Provinciali dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato;

–       art. 50 del D.L.vo 31 marzo 1998 n. 112, che sopprime i predetti Uffici Provinciali demandando a successivi decreti il trasferimento delle risorse;

–       Decreto dell’Assessore alla Cooperazione, Commercio, Artigianato e Pesca del 9 maggio 2000 nonché il successivo n. 792 del 23 giugno 2000, che fissano anche per la Regione Sicilia a Statuto speciale, il trasferimento delle funzioni e delle risorse degli uffici Provinciali dell’Industria del Commercio dell’Artigianato alle Camere di Commercio competenti per territorio a decorrere dall’1 settembre 2000;

–       delibera della Giunta camerale n. 963 del 25 settembre 2000, che individua nel Segretario Generale i poteri di firma delle ordinanze discendenti dalla legge sull’applicazione delle sanzioni amministrative e di tutti gli atti presupposti e conseguenti;

–       delibera della Giunta camerale n. 197 del 7 novembre 2005, che fornisce i criteri generali per l’applicazione delle sanzioni amministrative con ordinanze ingiunzione, diretti a uniformare la commisurazione a criteri di equità sostanziale;

–       delibera della Giunta camerale n. 69 del 20 marzo 2006, che quantifica ed imputa i costi per la procedura di istruzione e notifica.

   

Riferimenti normativi specifici in materia di etichettatura dei prodotti non alimentari:

  

Legge 18 ottobre 1977, n. 791 – Attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee (n. 72/23/CC) relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione (G.U. 2 novembre 1977, n.298).

Sanzione amministrativa da €. 21,00 ad €. 124,00 per ogni pezzo e, in ogni caso, una somma  non non inferiore ad  €. 775,00 e non superiore ad €. 4.648,00.

 

D.P.R. 12 agosto, n. 783/82 - Attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 79/730 relativa all'informazione mediante etichettatura, sul consumo di energia degli apparecchi domestici (G.U. 29 ottobre 1982, n.299).

Sanzione amministrativa da €. 258,00 ad €. 1.549,00

 

Legge 10 aprile 1991, n.126 – Norme per l'informazione del Consumatore (G.U. 16 aprile 1991, n. 89)

Sanzione amministrativa da €. 516,00 ad €. 25.823,00.

 

D. Lgs. 27 settembre 1991, n. 313 -  Attuazione della direttiva  n. 88/378/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli, a norma dell'art.54 della legge 29 dicembre 1990, n.428 (G.U. 5 ottobre 1991, n.234).

 

Ministero delle Attività Produttive – Decreto 11 aprile 1996 - , che recepisce la Direttiva n. 94/11/CE , etichettatura calzature

 

D. Lgs. 31 luglio 1997, n. 277 -  Modificazioni al decreto legislativo n.,626/96, recante attuazione della direttiva 93/68/CEE in materia di marcatura CE del materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro taluni limiti di tensione (G.U. 20 agosto 1997, n.193).

 

Decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1998, n.107, recante norme per l'attuazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio del 22 settembre 1992, concernente l'indicazione del
consumo di energia e di altre risorse degli apparecchi domestici, mediante etichettatura e informazioni uniformi relative ai prodotti;

 

Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 2 aprile 1998, recante norme per l'attuazione della direttiva 94/2/CE della Commissione del 21 gennaio 1994, che stabilisce modalita' di applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio del 22 settembre 1992 per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia dei frigoriferi elettrodomestici, dei congelatori elettrodomestici e delle relative combinazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – serie generale - n. 248 del 23 ottobre 1998;

  

 

articoli 7 e 8 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 7 ottobre 1998, recante norme per l'attuazione delle direttive 96/89/CE della Commissione del 23 maggio 1995, 95/13/CE della Commissione del 23 maggio 1995 e 96/60/CE della Commissione del 19 settembre 1996, concernenti modalita' di applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio del 22 settembre 1992 per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia rispettivamente delle lavatrici, delle asciugabiancheria e delle lavasciuga ad uso domestico, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 248 del 23 ottobre 1998;

 

D. Lgs. 22 luglio 1999, n. 194, che recepisce la Direttiva  n. 96/74/CE, prodotti tessili privi di etichettatura relativa alla composizione delle fibre.

Sanzione amministrativa da €. 103,00 a €. 3.098,00

 

Ministero delle Attività Produttive – Decreto 2 gennaio 2003 - recante attuazione della direttiva 2002/40/CE della Commissione dell'8 maggio 2002 che stabilisce le modalita' di applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio del 22 settembre 1992 per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia dei forni elettrici per uso domestico, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 23 del 29 gennaio 2003.

 

Ministero delle Attività Produttive – Decreto 2 gennaio 2003 - recante attuazione della direttiva 2002/31/CE della Commissione del 22 marzo 2002 che stabilisce le modalita' di applicazione della direttiva 92/75/CEE per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia dei condizionatori d'aria per uso domestico, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – serie generale - n. 23 del 29 gennaio 2003;

 

Direttiva 2003/66/CE della Commissione europea del 3 luglio 2003 che modifica la direttiva 94/2/CE della medesima Commissione del 21 gennaio 1994 che stabilisce modalita' di applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio del 22 settembre 1992 per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia dei frigoriferi elettrodomestici, dei congelatori elettrodomestici e delle relative combinazioni;

 

D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 – codice del consumo, a norma dell'art. 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229 (G.U. 8 ottobre 2005, n. 235 - supplemento ordinario n. 162)

 

DECRETO 21 settembre 2005 - Attuazione della direttiva 2003/66/CE della Commissione del 3 luglio 2003, che modifica la direttiva 94/2/CE che stabilisce le modalita' d'applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia dei frigoriferi elettrodomestici, dei congelatori elettrodomestici e delle relative combinazioni.

 

INFORMAZIONI
Ufficio Sanzioni Aministrative 
Camera di Commercio I.A.A. di Messina
Piazza Cavallotti,  3 – 98122 Messina - 1° piano
Funzionario di riferimento :

dott.Giuseppe Salpietro
tel.  0907772222
fax 090674647
e-mail 
giuseppe.salpietro@me.camcom.it

 

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