Legge 215/92
Azioni positive
per l'imprenditoria femminile.
(Pubblicata nella Gazz. Uff. 7
marzo 1992, n. 56)
Art. 1. Principi generali.
1. La
presente legge è diretta a promuovere l'uguaglianza sostanziale e le
pari opportunità per uomini e donne nell'attività economica e
imprenditoriale.
2. Le disposizioni di cui alla presente legge sono,
in particolare, dirette a:
a. favorire la creazione e lo sviluppo
dell'imprenditoria femminile, anche in forma cooperativa;
b.
promuovere la formazione imprenditoriale e qualificare la
professionalità delle donne imprenditrici;
c. agevolare l'accesso al
credito per le imprese a conduzione o a prevalente partecipazione
femminile;
d. favorire la qualificazione imprenditoriale e la
gestione delle imprese familiari da parte delle donne;
e. promuovere
la presenza delle imprese a conduzione o a prevalente partecipazione
femminile nei comparti più innovativi dei diversi settori produttivi.
Art.2. Beneficiari.
1. Possono accedere ai benefici
previsti dalla presente legge i seguenti soggetti:
a. le società
cooperative e le società di persone, costituite in misura non inferiore
al 60 per cento da donne, le società di capitali le cui quote di
partecipazione spettino in misura non inferiore ai due terzi a donne e i
cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno i due terzi
da donne, nonché‚ le imprese individuali gestite da donne, che operino
nei settori dell'industria, dell'artigianato, dell'agricoltura, del
commercio, del turismo e dei servizi;
b. le imprese, o i loro
consorzi, le associazioni, gli enti, le società di promozione
imprenditoriale anche a capitale misto pubblico e privato, i centri di
formazione e gli ordini professionali che promuovono corsi di formazione
imprenditoriale o servizi di consulenza e di assistenza tecnica e manageriale riservati per una quota non
inferiore al 70 per cento a donne.
INFORMAZIONI
Indirizzo : Piazza Cavallotti, 1 - 1° piano
Funzionario di riferimento
Sig.ra Giusy D'arrigo
tel. 0907772226
fax 090674644
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