Mediazione / Conciliazione
La Camera di conciliazione
La l. 29 dicembre 1993, n. 580, recante la riforma delle Camere di Commercio, ha avviato (art.2) un processo legislativo volto a valorizzare le modalità stragiudiziali di composizione dei conflitti, identificando nelle Camere stesse i soggetti istituzionalmente preposti all'amministrazione delle procedure conciliative ed arbitrali (art. 4) volte ad offrire ad imprenditori, consumatori ed utenti modalità di accesso alla giustizia caratterizzate da bassi costi e tempi brevi. La conciliazione è uno strumento basato sulla effettiva volontà delle parti di collaborare per giungere alla soluzione della controversia.
La Camera di Conciliazione è iscritta al n. 76 del Registro degli Organismi tenuto dal Ministero della Giustizia ed ha provveduto ad ottemperare a quanto disposto dall’art.4 ,comma 4 ,decreto Ministero Giustizia 18 ottobre 2010 n.180
La Mediazione
Con l’entrata in vigore del d.lgs. 4 marzo 2010 n.28 si attua la prima normativa organica sulla conciliazione / mediazione approvata in Italia.
La mediazione offre la possibilità di raggiungere la composizione delle controversie civili e commerciali, vertenti su diritti disponibili, tra due o più soggetti, tramite l’assistenza di un mediatore indipendente, imparziale e neutrale. Il procedimento di mediazione offre , ancora con più efficacia, di risolvere le controversie con :
- rapidità, perché sono brevi i tempi intercorrenti tra la presentazione della domanda ed il primo incontro tra le parti, tenendo conto che il procedimento deve concludersi entro quattro mesi dal deposito della domanda
- semplicità , perché il procedimento si svolge senza alcuna formalità e le parti sono libere di decidere se farsi assistere da un difensore o da un consulente di fiducia;
- riservatezza, perché tutti coloro che intervengono nell’ambito del procedimento sono tenuti alla riservatezza di quanto emerso durante l’incontro; inoltre le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite durante l’incontro non possono essere utilizzate in alcun modo in un eventuale successivo giudizio;
- economicità, perché rispetto alle procedure ordinarie giudiziali i costi sono contenuti e comunque predeterminati.
Il procedimento di mediazione
Il procedimento di mediazione è disciplinato da un Regolamento adottato dalla Camera di Conciliazione per adeguare gli strumenti del Servizio alle recenti direttive in materia di mediazione. La mediazione può essere avviata:
- su iniziativa volontaria di parte;
- in virtù di una apposita clausola contrattuale o statutaria;
- su invito del giudice;
- qualora la legge preveda l’obbligo di esperire un tentativo di mediazione/conciliazione prima di proporre l’azione giudiziale. (Con il decreto 4 marzo 2010 ,con efficacia dal 21/03/2011, si introduce l’obbligatorietà del tentativo di conciliazione in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari. )
Con eccezione delle liti in materia di condominio e di risarcimento danni derivanti dalla circolazione di auto e natanti (RC) per le quali l'entrata in vigore è stata posticipata di un anno( 20/03/2012)
È stato inoltre adottato un Codice Etico dei mediatori in sostituzione delle precedenti norme di comportamento e un allegato al Regolamento contenente le regole per la mediazione secondo modalità telematiche ( quest’ultima sarà usufruibile non appena ultimate le operazioni di informatizzazione del servizio.)
Come avviare una mediazione
Per presentare la domanda di mediazione, occorre utilizzare l'apposita domanda di avvio .
Nel caso la domanda di mediazione sia proposta da più parti istanti e/o con più
parti invitate, si invita a compilare ulteriori moduli integrativi
ovvero le parti possono , se d’accordo, depositare una domanda congiunta
.
Unitamente al deposito della domanda, è necessario allegare la ricevuta
attestante il pagamento delle spese di conciliazione (€48).
Il pagamento deve avvenire secondo le modalità indicate nella sezione costi .
Il deposito della domanda può avvenire:
- per posta all'indirizzo:
Camera di Conciliazione della Camera di Commercio di Messina
Piazza Cavallotti,3
98122 Messina
- per posta elettronica all'indirizzo: provveditorato@me.camcom.it
- P.e.c. : provveditorato.cciaame@legalmail.it
- per fax al n°090774945 -090674644
- di persona, presso gli uffici della Segreteria Camera di Conciliazione, previo appuntamento telefonico.
La Segreteria
provvede al rilascio di una copia della domanda recante l'attestazione di
deposito, nonché della fattura per le spese di avvio.
Se la domanda risulta completa il Responsabile procede all'istruzione della
pratica, comunicando alle parti la data del primo incontro di mediazione
Irricevibilità della domanda di mediazione
qualora la domanda risulti mancante della sottoscrizione o della copia del
documento di
identità del sottoscrittore, sarà considerata irricevibile e pertanto rifiutata
dalla segreteria.
Sospensione della domanda di mediazione
qualora la domanda risulti invece incompleta per mancanza di alcuni elementi (generalità delle parti, oggetto e/o valore della controversia, ragioni della pretesa, attestazione del versamento delle spese di avvio), la domanda viene tenuta in sospeso e la parte richiedente viene invitata a provvedere al suo perfezionamento entro il termine di 7 giorni dal ricevimento della comunicazione, decorsi inutilmente i quali non si darà inizio alla procedura.
Costi
I costi comprendono le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione ( come indicato nell’apposito Tariffario ).
Spese di avvio - € 48,00 (IVA compresa)
Le spese di avvio sono comunque dovute e sono da versare a cura della parte
istante al deposito della domanda e a cura della parte che accetta al momento
della sua adesione al procedimento. Le spese di avvio sono a valere sulle spese
di mediazione.
Pertanto sono previste nuove indennità per il servizio di mediazione di cui alla tab. A art.16 c.4 del DM 18.10.2010 n. 180. Tali tariffe non si applicano alle controversie in materia di telecomunicazione e subforniture.
Modalità di pagamento
Il pagamento delle spese, sia di avvio che di mediazione, deve avvenire con
una delle seguenti modalità:
-tramite bonifico bancario sul c.c.
intestato a CAMERA DI COMMERCIO DI MESSINA
BANCA UGF – Sede Messina Via XXVII Luglio
IBAN: IT09L0312716504000000011123
-su conto corrente postale n.111989 intestato alla Camera di commercio di Messina.
- direttamente presso lo sportello cassa camerale negli orari di ricevimento pubblico
citando la causale: SPESE DI ( avvio / mediazione) nei confronti di ( controparte)
Si ricorda che l’art.20 del D.lgs.4 marzo 2010 n.28 prevede il riconoscimento di un credito d’imposta, nella misura e con le modalità ivi descritte, a beneficio delle parti che corrispondono le indennità dovute agli organismi abilitati a svolgere il procedimento di mediazione
Normative di riferimento:
1. Controversie tra imprese e tra imprese e consumatori (l.580/93 e d.lgs.n.206 del 2005)
2. Controversie in materia di fornitura di servizi di energia e gas ( l.n.481/95);
3. Controversie in materia di subfornitura (l.n.192/98);
4. Controversie in materia di turismo (l.n.135/2001)
5. Controversie in materia di telecomunicazioni ( del.n.182/02/07cons dell'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni);
6. Controversie in materia societaria ( d.lgs. n.5/2003);
7. Controversie in materia di franchising ( l.129/2004)
8. Controversie in materia di patto di famiglia ( l.n.55/2006)
9. Controversie in materia di tintolavanderie ( l.n.84/2006)
10. Decreto legislativo 4 marzo 2010 n.28 sull"Attuazione dell'art.60 della l.18 giugno 2009 n.69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.
11. Decreto Ministeriale 18 ottobre 2010 n. 180 Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco dei formatori per la mediazione, nonchè l'approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28
REGOLAMENTO
DELLA CAMERA DI CONCILIAZIONE
MODULISTICA
INFORMAZIONI
CAMERA DI CONCILIAZIONE della Camera di Commercio di Messina
Piazza Cavallotti,3 - 98122 Messina
Segreteria della Camera di Conciliazione
Funzionario d.vo Giuseppina Padalino
tel. 0907772281/282
fax 090 774945/674644
e-mail provveditorato@me.camcom.it
p.e.c. provveditorato.cciaame@legalmail.it

