Ruolo agenti e rappresentanti di commercio
Dall'8 maggio 2010 è in vigore il decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59 di attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno, che detta, tra l'altro, una nuova disciplina procedimentale per le attività di agente d'affari in mediazione, agente e rappresentante di commercio, mediatore marittimo e spedizioniere.
Principali normative di riferimento:
- Legge n. 204 del 3/5/1985
- D.M. 21/8/1985
- D.M. 17/12/1986
- Legge 190 del 15/5/1986
- Circolare Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato n. 3092 del 10/12/1985
- Circolare Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato n. 3109 del 29/4/1986
- Circolare Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato n. 3129 del 2/2/1987
- Circolare Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato n. 3243 del 17/5/1991
- Circolare Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato n. 3329 del 04/03/1994
Svolge attività di Agente di Commercio chi viene stabilmente incaricato, da una o più imprese, di promuovere la conclusione di contratti in una o più zone determinate.
IL DECRETO LEGISLATIVO N. 59/2010 ALL'ART. 74 SOPPRIME IL RUOLO ED APPORTA LE SEGUENTI MODIFICHE ALL'A LEGGE 204/85:
- non è più previsto il requisito della cittadinanza;
- non è più previsto il requisito del godimento dei diritti civili;
- non è più previsto l'assolvimento dell'obbligo scolastico;
- non è più ostativo il fallimento.
CARATTERISTICHE DELL'ATTIVITÀ
Svolge l'attività di Agente di Commercio chi viene stabilmente incaricato, da una o più imprese, di promuovere la conclusione di contratti in una o più zone determinate.
Svolge l'attività di Rappresentante di Commercio chi viene stabilmente incaricato, da una o più imprese, di concludere contratti in una o più zone determinate.
DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITA' (DIA) (Legge 07/08/1990 n. 241 art. 19 - comma 2)
La dichiarazione di inizio attività deve essere richiesta alla Camera di Commercio dove l'imprenditore individuale ha la residenza, ovvero ha eletto domicilio professionale, o la società ha sede legale.
La dichiarazione di inizio attività deve essere effettuata:
- nel caso di ditte individuali dal titolare (DIA individuale);
- nelle caso di società dal soggetto giuridico societario (DIA società).
N.B.: il medesimo procedimento si applica anche in caso di sostituzione dei legali rappresentanti di società con attività di rappresentanza.
REQUISITI MORALI:
- non essere interdetto o inabilitato;
- non essere stato sottoposto a misure di prevenzione divenute definitive.
- non essere stato condannato per i seguenti delitti: delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria ed il commercio ovvero per delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione, emissione assegni a vuoto e per ogni altro delitto non colposo per il quale la Legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia avvenuta la riabilitazione.
I reati sopra elencati sono superati dalla riabilitazione .
Il carattere ostativo dei reati è confermato :
- in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti (c.d. patteggiamento artt. 444, 445 C .P.P. salvo il caso di estinzione del reato ai sensi dell'art. 445, comma 2 C .P.P.);
- di non menzione della condanna nel certificato generale del Casellario giudiziale.
Per i reati depenalizzati ai sensi del D. L.gs 507/99, entrato in vigore il 15/01/2000, in caso di provvedimento definitivo di condanna, il Giudice dell'esecuzione revoca la sentenza o il decreto. E' necessario, pertanto, produrre ordinanza emessa dal Giudice dell'esecuzione.
REQUISITI PROFESSIONALI (alternativamente uno dei seguenti requisiti) :
- essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado di indirizzo commerciale o di una laurea in materie economiche o giuridiche (vedi nota di riferimento);
- aver frequentato, con esito positivo, apposito corso professionale istituito o riconosciuto dalle Regioni.
- aver acquisito una esperienza lavorativa, maturata per almeno un biennio negli ultimi 5 anni, come:
- viaggiatore piazzista;
- dipendente qualificato con mansioni di direzione e organizzazione delle vendite;
- titolare o legale Rappresentante di imprese attive in ambito di commercio o somministrazione di alimenti e bevande;
- titolare o legale Rappresentante di attività industriale di produzione e vendita;
- titolare o legale Rappresentante di attività artigianale di produzione e vendita;
- collaboratore familiare o socio non legale Rappresentante di S.n.c. in ambito commerciale o somministrazione di alimenti e bevande, iscritto all'INPS;
- collaboratore familiare o socio non legale Rappresentante di S.n.c. in ambito di impresa artigiana, iscritto a IVS/artigiani;
- dipendente di Enti o società dei settori finanziario, creditizio o fiduciario, che abbia svolto attività di intermediazione finanziaria.
In caso di società, i requisiti richiesti dalla Legge devono essere posseduti da tutti i legali Rappresentanti e l'oggetto sociale deve prevedere l'attività di agenzia o rappresentanza.
L'attività di Agente/Rappresentante non può essere esercitata da chi è dipendente di imprese, associazioni o enti privati o pubblici (fatta eccezione dipendenti pubblici con part-time non superiore al 50%) e da chi è iscritto al Ruolo Mediatori.
INFORMAZIONI
Indirizzo: Piazza Felice Cavallotti, n. 3 - 2° Piano
Contatti:
Istruttore direttivo sig.ra Santa D'Agostino
Telefono: 090/7772299
Fax: 090/774414
E-mail: santa.dagostino@me.camcom.it

