Strumenti personali
Tu sei qui: Portale Servizi amministrativi Ruoli, elenchi e registri Attività di agente rappresentante di commercio

Attività di agente rappresentante di commercio

IL DECRETO LEGISLATIVO N. 59/2010 ALL' ART. 74 SOPPRIME IL RUOLO ED APPORTA LE SEGUENTI MODIFICHE ALLA LEGGE 204/85:

  • non è più previsto il requisito della cittadinanza;
  • non è più previsto il requisito del godimento dei diritti civili;
  • non è più previsto l'assolvimento dell'obbligo scolastico;
  • non è più ostativo il fallimento.

CARATTERISTICHE DELL'ATTIVITÀ

Svolge l'attività di Agente di Commercio chi viene stabilmente incaricato, da una o più imprese, di promuovere la conclusione di contratti in una o più zone determinate.

Svolge l'attività di Rappresentante di Commercio chi viene stabilmente incaricato, da una o più imprese, di concludere contratti in una o più zone determinate.

 

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' (SCIA) (Legge 31/07/10 n. 122 Art. 49 c. 4bis)

L’attività economica può essere iniziata solo il giorno in cui la SCIA viene trasmessa al Registro delle Imprese della Camera di Commercio dove l'imprenditore individuale ha la residenza, ovvero ha eletto domicilio professionale, o la società ha sede legale, in allegato ai modelli I1, I2, S5 o UL

 

In allegato alla SCIA della società oltre l’S5 deve essere presentato il Mod. Rapp./L.R.

nel caso in cui ci siano piu’ legali rappresentanti o amministratori con poteri di firma (indipendentemente dal luogo di residenza, applicando il criterio del domicilio professionale del legale rappresentante presso la sede legale della società)

 

REQUISITI MORALI:

  • non essere interdetto o inabilitato;
  • non essere stato sottoposto a misure di prevenzione divenute definitive.
  • non essere stato condannato per i seguenti delitti: delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria ed il commercio ovvero per delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la Legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo a cinque anni, salvo che non sia avvenuta la riabilitazione.

I reati sopra elencati sono superati dalla riabilitazione .

 

Il carattere ostativo dei reati è confermato :

  • in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti (c.d. patteggiamento artt. 444, 445 C .P.P. salvo il caso di estinzione del reato ai sensi dell'art. 445, comma 2 C .P.P.);
  • di non menzione della condanna nel certificato generale del Casellario giudiziale.

Per i reati depenalizzati ai sensi del D. L.gs 507/99, entrato in vigore il 15/01/2000, in caso di provvedimento definitivo di condanna, il Giudice dell'esecuzione revoca la sentenza o il decreto. E' necessario, pertanto, produrre ordinanza emessa dal Giudice dell'esecuzione.

 

 

REQUISITI PROFESSIONALI (alternativamente uno dei seguenti requisiti) :

  • essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado di indirizzo commerciale o di una laurea in materie economiche o giuridiche (vedi nota di riferimento);
  • aver frequentato, con esito positivo, apposito corso professionale istituito o riconosciuto dalle Regioni.
  • aver acquisito una esperienza lavorativa, maturata per almeno un biennio negli ultimi 5 anni, come:
  • viaggiatore piazzista;
  • dipendente qualificato con mansioni di direzione e organizzazione delle vendite;
  • titolare o legale Rappresentante di imprese attive in ambito di commercio o somministrazione di alimenti e bevande;
  • titolare o legale Rappresentante di attività industriale di produzione e vendita;
  • titolare o legale Rappresentante di attività artigianale di produzione e vendita;
  • collaboratore familiare o socio non legale Rappresentante di S.n.c. in ambito commerciale o somministrazione di alimenti e bevande, iscritto all'INPS;
  • collaboratore familiare o socio non legale Rappresentante di S.n.c. in ambito di impresa artigiana, iscritto a IVS/artigiani;
  • dipendente di Enti o società dei settori finanziario, creditizio o fiduciario, che abbia svolto attività di intermediazione finanziaria.

In caso di società, i requisiti richiesti dalla Legge devono essere posseduti da tutti i legali Rappresentanti e/o amministratori e l'oggetto sociale deve prevedere l'attività di agenzia o rappresentanza.

 

L'attività di Agente/Rappresentante non può essere esercitata da chi è dipendente di imprese, associazioni o enti privati o pubblici (fatta eccezione dipendenti pubblici con part-time non superiore al 50%) e da chi è iscritto al Ruolo Mediatori.

 

Nel caso di accertata carenza dei requisiti richiesti, l’amministrazione nel termine di 60 giorni dal ricevimento della segnalazione può adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi dell’attività stessa, salvo che l’interessato non si conformi alla normativa vigente entro un termine fissato dall’amministrazione comunque non inferiore a 30 giorni.

 

Si segnala che:

- alla pratica Comunica deve essere anche allegata una copia del mandato sottoscritto con l'impresa mandante
- l'inizio di attività dichiarato nella pratica Comunica deve coincidere con la data di presentazione della SCIA
- i requisiti degli amministratori e/o legali rappresentanti della società vanno dichiarati negli appositi intercalari ed allegati nella SCIA

 

INFORMAZIONI

Indirizzo : piazza Cavallotti, 3 - II piano

 

Funzionario di riferimento :

Sig.ra  Santa D’Agostino
Tel. 0907772299
Fax 090774414
E-mail santa.dagostino@me.camcom.it

MODULISTICA

 

Azioni sul documento