Nuove norme per agenti e rappresentanti, agenti affari in mediazione, mediatori marittimi, spedizionieri
Il 12 maggio 2012 sono entrati in vigore i decreti del Ministero dello Sviluppo Economico 26 ottobre 2011 (pubblicati sulla G.U. n. 10 del 13 gennaio 2012) - attuativi del Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n.59 - che prevedono nuove modalità di iscrizione al Registro delle Imprese e al REA di:
-agenti e rappresentanti di commercio
-agenti di affari in mediazione
-spedizionieri
-mediatori marittimi
I rispettivi Ruoli ed Elenco sono definitivamente soppressi (sostituiti dall’iscrizione delle imprese nel Registro delle Imprese e delle persone fisiche nel REA). Nulla è innovato riguardo ai requisiti di idoneità richiesti.
I NUOVI PROCEDIMENTI PREVISTI DAI DECRETI ATTUATIVI
Relativamente a tutte le attività i decreti attuativi disciplinano principalmente e, in modo sostanzialmente identico, i seguenti procedimenti:
-
iscrizione delle persone fisiche inattive nella sezione speciale del REA (regime transitorio dal 12 maggio 2012 al 12 maggio 2013) ;
I
soggetti, persone fisiche, iscritti nei soppressi Ruoli degli agenti
e rappresentanti di commercio e degli agenti di affari in mediazione
che, alla data del 12 maggio 2012, non svolgono l'attività presso
alcuna impresa, possono,
entro il 12 maggio 2013,
iscriversi nell'apposita sezione del REA (utilizzando l'apposito
modello ministeriale da inviare per via telematica tramite la
procedura ComUnica).
Tale adempimento non riguarda gli
spedizionieri e i mediatori marittimi e le persone fisiche che, alla
data del 12 maggio 2012, non erano iscritte nei soppressi Ruoli degli
agenti e rappresentanti di commercio e degli agenti di affari in
mediazione.
Trascorso
inutilmente il termine previsto (12
maggio 2013)
la persona interessata decadrà dalla possibilità di iscriversi
successivamente nell'apposita sezione del REA; tuttavia l'iscrizione
nel soppresso Ruolo costituisce requisito professionale abilitante
per l'avvio dell'attività nei 5 anni (per gli agenti e
rappresentanti di commercio) o nei 4 anni (per gli agenti di affari
in mediazione) successivi al 12 maggio 2012.
-
aggiornamento della posizione RI/REA per le imprese attive (regime transitorio)
Le imprese (individuali e società), già iscritte alla data del 12 maggio 2012 nei soppressi Ruoli/Elenco e già attive, alla stessa data, nel Registro delle Imprese, devono inviare, entro il 12 maggio 2013, una denuncia di aggiornamento della posizione al Registro delle Imprese, da effettuare per via telematica tramite la procedura ComUnica, contenente i dati aggiornati dei soggetti che svolgono l'attività per conto dell'impresa per ciascuna sede e/o unità locale.
Le imprese che non presenteranno entro il termine previsto la denuncia di aggiornamento saranno soggette all'inibizione alla continuazione dell'attività.
Chi
intende avviare in forma di impresa una delle attività sopra
elencate deve presentare, esclusivamente
per via telematica tramite la procedura
ComUnica, una Scia
(Segnalazione certificata di inizio attività), utilizzando
l'apposito modello ministeriale che va allegato alla domanda di
iscrizione nel Registro delle Imprese o alla denuncia di inizio
attività al REA.
La presentazione della Scia al Registro delle
Imprese (invio telematico) legittima l'impresa all'esercizio
dell'attività denunciata per cui la data di
inizio attività deve coincidere con la data di presentazione della
Scia.
L'impresa che esercita l'attività in più sedi e/o unità locali deve presentare, al Registro delle Imprese territorialmente competente (quello nella cui circoscrizione è esercitata l'attività), una SCIA per ciascuna di esse.
Presso ogni sede o unità locale in cui si svolge l'attività l'impresa deve dichiarare almeno un soggetto (titolare, amministratore o preposto) in possesso dei requisiti di idoneità prescritti dalla legge per lo svolgimento dell'attività.
Le modifiche relative all'attività e/o alle persone che esercitano l'attività nell'impresa che richiedono la dichiarazione e, conseguente verifica, del possesso dei requisiti prescritti dalla legge per l'esercizio dell'attività, devono essere comunicate, entro 30 giorni dall'evento, al Registro delle Imprese, esclusivamente in modalità telematica tramite la procedura ComUnica, allegando al modello Registro Imprese il modello ministeriale specifico per il tipo di attività.
I soggetti che, all'interno di un'impresa, cessano di svolgere l'attività di agente di affari in mediazione, agente o rappresentante di commercio e mediatore marittimo devono richiedere l'iscrizione nell'apposita sezione del REA entro il termine di 90 giorni dalla cessazione dell'attività, pena la decadenza. L'iscrizione nell'apposita sezione, da effettuare per via telematica tramite la procedura ComUnica, permette a tali soggetti di mantenere l'abilitazione.
Tale adempimento non riguarda gli spedizionieri.
I soggetti iscritti nell'apposita sezione del REA che iniziano ad esercitare l'attività di agente di affari in mediazione, agente o rappresentante di commercio e mediatore marittimo devono richiedere la cancellazione dalla sezione speciale del REA. La domanda di cancellazione deve essere presentata, per via telematica tramite la procedura ComUnica, contestualmente o successivamente alla presentazione della domanda/denuncia con la quale l'impresa comunica al Registro delle Imprese lo svolgimento dell'attività da parte del soggetto che si cancella dalla sezione speciale del REA.
Tale adempimento non riguarda gli spedizionieri.
L'assegnazione della qualifica di agente o rappresentante di commercio, di agente di affari in mediazione, di mediatore marittimo e di spedizioniere è certificata dal Registro delle Imprese nelle notizie REA relative alla posizione dell'impresa/persona fisica.

