La posta elettronica certificata
AVVISO IMPORTANTE PER LE SOCIETÀ
OBBLIGO DI COMUNICAZIONE
AL REGISTRO DELLE IMPRESE
DELL'INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA
· La Posta Elettronica Certificata (PEC) è un sistema di comunicazione simile alla posta elettronica standard, dotata di caratteristiche di sicurezza e di certificazione della trasmissione tali da rendere i messaggi opponibili a terzi.
· Ogni titolare di un indirizzo di posta elettronica certificata, pertanto, può inviare una e-mail ad un'altra casella di PEC con lo stesso valore legale di una raccomandata con ricevuta di ritorno.
· La casella può essere rilasciata da uno qualsiasi dei gestori di PEC iscritti inapposito elenco tenuto dal CNIPA.
· Dal 29 novembre 2008, ai sensi dell’art. 16 del D.L. 185/2008, le società di nuova costituzione sono tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al registro delle imprese.
· Entro il 29 novembre 2011 (a tre anni di distanza dalla data di entrata in vigore del citato D.L. 185/2008), tutte le società che ancora non vi avessero provveduto
dovranno comunicare al registro delle imprese l’indirizzo di posta elettronica certificata. Sono soggette all'obbligo tutte le società iscritte nel registro, anche se
inattive o in stato di scioglimento e liquidazione, fallimento, ecc.
· L’iscrizione dell’indirizzo di posta elettronica certificata nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall’imposta di bollo e dai diritti di
segreteria.
· L'indirizzo di posta dovrà risultare attivo al momento della trasmissione della pratica. L'Ufficio eseguirà appositi controlli al fine di verificare l'esistenza e il regolare funzionamento della casella di P.E.C. dichiarata dalla società.
· Attenzione: per la violazione degli obblighi di cui sopra è prevista l’applicazione di sanzioni amministrative (da 206 a 2065 €, art. 2630 c.c.) a carico di ciascun
componente degli organi amministrativi della società.

