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Imprese di facchinaggio


Per imprese di facchinaggio si intendono le imprese che svolgono le attività (previste dalla tabella allegata al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 3 dicembre 1999) anche con l'ausilio di mezzi meccanici o diversi o con attrezzature tecnologiche, comprensive delle attività preliminari e complementari alla movimentazione delle merci e dei prodotti, quali:

  • portabagagli
  • facchini e pesatori di mercati agro-alimentari
  • facchini degli scali ferroviari (compresa la presa e consegna dei carri)
  • facchini doganali
  • facchini generici
  • accompagnatori di bestiame
  • facchinaggio svolto nelle aree portuali da cooperative derivanti dalla trasformazione delle
    compagnie e gruppi portuali.

Le attività prese in considerazione sono quelle affidate esclusivamente in outsourcing ed esercitate quindi per conto terzi.

Non rientrano nell'attività di impresa di facchinaggio, se esercitate autonomamente, le seguenti attività:

  • insacco, pesatura, legatura
  • accatastamento e disaccatastamento
  • pressatura, imballaggio
  • gestione del ciclo logistico (magazzini, ovvero ordini in arrivo e partenza)
  • pulizia magazzini e piazzali
  • depositi colli e bagagli, presa e consegna, recapiti in loco
  • selezione e cernita (con o senza incestamento) di carta da macero prodotti ortofrutticoli, piume e materiali vari, prodotti derivanti dalla mattazione, scuoiatura, toelettatura, macellazione
  • abbattimento di piante destinate alla trasformazione in cellulosa o carta o simili
  • insaccamento od imballaggio di carta da macero prodotti ortofrutticoli, piume e materiali vari, prodotti derivanti dalla mattazione, scuoiatura, toelettatura, macellazione.


 

Inoltre, non si applica la normativa sul facchinaggio qualora l'attività principale dell'impresa sia:

  • la spedizione, il trasloco, la logistica, il trasporto espresso
  • pesatori pubblici (attività disciplinata dall'articolo 32 del Regio Decreto 20 settembre 1934, 2011).


MODULISTICA

 

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