Il quadro normativo
Istituito nel dicembre 1993 (legge n.580) e operativo a seguito del D.P.R. 7/12/95 n.581, dal 19 febbraio 1996, riunifica il Registro delle Società tenuto dalle Cancellerie commerciali dei Tribunali e il Registro Ditte tenuto dalle Camere di Commercio. L'iscrizione è obbligatoria per tutte le imprese che svolgono una attività economica in tutti i settori: industria, commercio, artigianato, agricoltura, terziario.
Gestendo con sistema informatico tutte le notizie relative alle imprese per le quali la legge richiede la pubblicità, il Registro delle imprese costituisce l'anagrafe commerciale e lo “stato civile” delle imprese del territorio provinciale; vi si trovano, infatti, i principali dati (costituzione, modifica, cessazione, settore di attività economica) di tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica di svolgimento dell'attività e dal tipo di attività esercitata.
Il Registro si articola in una sezione ordinaria ed in una sezione speciale e costituisce, quindi, un'anagrafe generale dell'imprenditoria locale ed è certificatore e riconoscitore di categorie di imprese (con esclusione di quelle artigiane); risponde, inoltre, all'obiettivo della pubblicità legale e ad esigenze quali: la completezza e l'organicità della pubblicità di tutte le imprese soggette a registrazione; l’immediatezza della disponibilità dell'informazione; la praticità e la celerità per la ricerca dell'informazione da parte dell'utente su tutto il territorio nazionale.
L'Ufficio del Registro delle imprese ha sede presso la Camera di Commercio competente per territorio ed è diretto da un Conservatore, nominato dalla Giunta camerale nella persona del Segretario generale o di un dirigente della Camera di Commercio stessa, sotto la vigilanza di un Giudice delegato nominato dal Presidente del tribunale capoluogo di provincia.
L' Ufficio del Registro delle Imprese:
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Informa sulle modalità di iscrizione, modifica e cancellazione nonché sulle modalità per il deposito degli atti societari e delle denunce al Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA);
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Riceve le domande di iscrizione, modifica, cancellazione delle imprese e il deposito degli atti societari e le denunce al REA;
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Istruisce le pratiche;
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Rilascia certificati di iscrizione abbreviati, certificati di iscrizione ordinari, certificati di iscrizione con scelte, certificati con assetti proprietari, certificati di non iscrizione, certificati recanti dicitura antimafia (D.P.R.252/98), visure ordinarie, storiche, visure con assetti proprietari;
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Bolla e numera i libri sociali;
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Rilascia copie integrali, parziali, per estratto di ogni atto e documento, compresi i bilanci delle società per le quali sia previsto il deposito;
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Rilascia elenchi di imprese e di unità locali operative per settore merceologico ricavabili dalle banche dati delle anagrafi camerali.
Chi è tenuto all'iscrizione
Devono iscriversi tutti gli imprenditori qualunque sia la forma giuridica (sia società che ditte individuali) sotto la quale viene svolta l'attività; ed in particolare una qualunque delle attività di cui all'articolo 2195 del c.c., nonché l'attività agricola di cui all'articolo 2135 c.c. svolta attraverso una società legalmente costituita.
La normativa vigente prevede due sezioni.
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Nella sezione ordinaria si devono iscrivere:
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gli imprenditori individuali che esercitano un'attività commerciale, così come definita dall'articolo 2195 c.c.;
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le società di cui all'articolo 2200 del c.c.;
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i consorzi (articolo 2612 del c.c.) e le società consortili (articolo 2615-ter del c.c.);
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gruppi europei di interesse economico (di cui al decreto legislativo 3.07.1991 n. 240);
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aziende speciali di enti locali e consorzi tra enti locali (ex. L. 142/90);
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società estere con sede amministrativa/secondaria in Italia;
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società estere con oggetto principale in Italia;
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enti pubblici economici (aventi cioè per oggetto esclusivo o principale un'attività commerciale).
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Nella Sezione speciale si devono iscrivere:
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gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del c.c. (qualora l'attività sia svolta in forma - societaria, esclusa la società semplice, devono essere iscritti anche nella sezione ordinaria);
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i piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 c.c.
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le società semplici di cui all'articolo 2251 del c.c.;
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le imprese artigiane: tutte le imprese, iscritte come tali, ai sensi della L. 443/85, nell'albo - imprese artigiane, sono annotate nella sezione speciale;
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le società tra avvocati di cui al D. lgs. n. 96/1.
Dal 1° luglio 2003, le società devono depositare le pratiche con firma digitale al Registro delle imprese solo per via telematica (Telemaco) o su supporto informatico (Firma digitale) .
Per le ditte individuali permane la possibilità di utilizzare i moduli cartacei.

