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Commercio alll'ingrosso

La denuncia di inizio di attività per il commercio all'ingrosso è subordinata al possesso di determinati requisiti:

  • in caso di commercio all'ingrosso di prodotti non alimentari è necessario possedere i soli requisiti morali
  • in caso di commercio all'ingrosso di prodotti alimentari occorre possedere sia i requisiti morali che i requisiti professionali.

REQUISITI MORALI

Non possono esercitare l'attività commerciale, a meno che non abbiano ottenuto la riabilitazione:

  • coloro che sono stati dichiarati falliti
  • coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo di tre anni, sempre che sia stata applicata in concreto, una pena superiore al minimo edittale
  • coloro che hanno riportato una condanna e pena detentiva accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui al titolo II ed VIII del libro II del codice penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina
  • coloro che hanno riportato due o più condanne o pena detentiva o pena pecuniari, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, accertate con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 513 bis, 515, 516 e 517 del Codice penale, o per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali
  • coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla Legge 27 dicembre 1956 n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla Legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza.

Il divieto di esercizio dell'attività commerciale permane per la durata di 5 anni dal giorno in cui la pena è stata scontata o si sia in altro modo estinta.

In caso di concessione della sospensione condizionale della pena, il divieto si estingue dopo 5 anni a decorrere dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza.

I requisiti morali devono essere posseduti da tutti i soggetti per i quali la legge prevede l'accertamento antimafia (decreto legislativo 252/98), quindi dai titolari per le imprese individuali, da tutti i soci per le snc, dai soci accomandatari per le Sas, dai legali rappresentanti e da tutti i componenti dell'organo amministrativo per le Srl, le Spa, le cooperative, le associazioni e gli enti; dal loro rappresentante in Italia per le società estere.

REQUISITI PROFESSIONALI

  • aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio relativo al settore merceologico alimentare, istituito o riconosciuto dalla regione
  • essere in possesso di un titolo di studio abilitante la somministrazione alimenti e bevande che vale anche per il settore alimentare
  • aver esercitato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, l'attività di vendita all'ingrosso o al dettaglio, in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o all'amministrazione o, se trattasi di coniuge o parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall'iscrizione all'INPS.

- Se l'attività commerciale nel settore alimentare è svolta in forma societaria, il possesso dei requisiti professionali è richiesto al legale rappresentante o ad altra persona specificatamente preposta alla gestione commerciale.
Il preposto alla gestione commerciale deve essere nominato con "apposito atto". Dato che il Ministero dello Sviluppo Economico non ne ha specificato la forma, la Camera di Commercio di Messina richiede la presentazione del Modello S5 o del Modello UL, sottoscritti dal legale rappresentante, e l'Intercalare P con i dati anagrafici del responsabile tecnico nella figura del preposto alla gestione commerciale sottoscritto dallo stesso (riferimento, per analogia, alle circolari ministeriali n. 3242/c e n. 3439/c- punto 5 c).
Non devono essere allegati alla denuncia ulteriori documenti quali, ad esempio, l'estratto dell'eventuale verbale di nomina del preposto alla gestione commerciale.

- Se l'attività commerciale nel settore alimentare è svolta in forma individuale, il possesso dei requisiti professionali è richiesto al titolare e non ad altra persona specificatamente preposta alla gestione commerciale.

Le società che effettuano il commercio all'ingrosso e cambiano gli amministratori devono far compilare ai nuovi amministratori le dichiarazioni relative ai requisiti morali e/o professionali ed allegarle alla pratica (Modello S2 e Intercalare P) depositata per la nomina alla carica di amministratore dei nuovi soggetti.

MODULISTICA

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