Descrizione
Registro delle imprese
Il Registro delle Imprese è stato istituito dall’art. 2188 c.c. il quale ha previsto che “è istituito il Registro delle Imprese per le iscrizioni previste dalla legge”.
Dopo un periodo transitorio, durato oltre 50 anni, con Legge 29 dicembre 1993, n. 580 è stata data attuazione al Registro delle Imprese.
Il Registro delle Imprese è entrato in funzione il 19 febbraio 1996, presso le Camere di Commercio, con l’entrata in vigore del D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581 .
Il Registro delle Imprese è suddiviso in:
- Protocollo, con funzione di gestione della fase di presentazione degli atti agli sportelli del registro
- Sezione ordinaria, dedicata i soggetti per i quali il codice civile prevede l’obbligo di iscrizione
- Sezione speciale, cui devono iscriversi gli imprenditori agricoli, i piccoli imprenditori e le società semplici, nonchè dedicato all’annotazione degli artigiani iscritti all’Albo
Soggetti obbligati all’Iscrizione nel Registro delle Imprese
Sono tenuti all’iscrizione alla Sezione ordinaria del Registro delle Imprese i seguenti soggetti:
- imprenditori commerciali (art. 2195 c.c.)
- Società (art. 2200 c.c.)
- Consorzi con attività esterna (art. 2612 c.c.)
- Società consortili (art. 2615-ter c.c.)
-
Enti pubblici economici aventi per oggetto esclusivo o principale attività commerciale art. 2201 c.c.)
- Società estere con sede in Italia
Sono tenuti all’iscrizione alla Sezione speciale del Registro delle Imprese i seguenti soggetti:
- Imprenditori agricoli (art. 2135 c.c.)
- Piccoli imprenditori (art. 2083 c.c.)
- Imprese artigiane (L. n. 443/1985)
- Società semplici (art. 2251 c.c.)
Soggetti non obbligati all’Iscrizione nel Registro delle Imprese
I seguenti soggetti, in quanto non svolgenti attività di impresa, non sono tenuti agli obblighi di iscrizione:
- Professionisti
- Collaboratori coordinati e continuativi
- Venditori porta a porta
- Esercenti attività occasionali o saltuarie e artistiche
- Imprese agricole con volume di affari inferiore a € 10.329,13
- Azienda coniugali
- Associazioni tra imprese, professionisti e agricoltori
- Enti non commerciali, salvo che svolgano una attività economica strumentale a quella istituzionale; nel qual caso sono obbligati all’iscrizione nel REA
- Società di muto soccorso
Il numero di iscrizione nel Registro delle Imprese è il codice fiscale; nel caso si tratti di impresa individuale sarà quello del titolare.
Repertorio delle notizie economiche e amministrative (Rea)
Il R.E.A. completa e integra le informazioni del Registro delle Imprese. I dati forniti dal R.E.A. sono quelli relativi all'inizio, alla modifica, sospensione o cessazione dell'attività, quelli dell'apertura, modifica o cessazione di unità locali, le nomine e cessazioni di responsabili tecnici, l'indicazione dell'attività prevalente e altro ancora.
Le denunce da effettuare al R.E.A. devono essere presentante entro trenta giorni dalla manifestazione dell'evento denunciato. La normativa di riferimento è data dagli articoli 9 e 10 del D.P.R. n. 581 del 1995 e da quello stabilito dal regio decreto del 1934 sul Registro Ditte.
Al momento dell'iscrizione di un'impresa o della prima unità locale di un'impresa con sede fuori provincia, l'ufficio del Registro delle Imprese assegna automaticamente un numero che identifica l'impresa nella denuncia dei dati R.E.A..
Oltre ai dati economici delle imprese, il R.E.A. raccoglie le informazioni relative alle associazioni che pur non essendo imprese e quindi non esercitando un'attività a scopo di lucro, svolgono un'attività economica secondaria e strumentale allo scopo principale dell'associazione (come per esempio la gestione di un bar o l'organizzazione di avvenimenti sportivi). Per denunciare al R.E.A. tali attività economiche occorre che esse siano rivolte all'esterno, non devono, dunque, essere iniziative solo per i soci.

