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Licenze per il settore artigiano

Il Servizio Artigianato è competente, inoltre, per le licenze di macinazione e panificazione.

 

Licenza di macinazione

L'apertura, l'ampliamento, la trasformazione, il trasferimento o la riattivazione di impianti di macinazione sono soggette al rilascio di un'autorizzazione di macinazione da richiedere alla Camera di Commercio competente per territorio.

La licenza è soggetta a vidimazione annuale da effettuarsi entro il 31 Gennaio di ogni anno.

Licenza di panificazione

Avviso

L'articolo 4 del Decreto legge n. 223/2006 (G.U. n. 153 del 4.7.2006) ha abrogato la legge n. 1002/1956 che subordinava l'apertura di un panificio ad una licenza rilasciata dalla Camera di Commercio.
Ora l'apertura, il trasferimento e la trasformazione di un panificio sono soggetti ad una denuncia di inizio attività (DIA) da presentare al Comune in cui si apre il panificio.

Si riporta di seguito l'articolo 4 del Decreto legge, entrato in vigore il 4.7.2006.
Il testo completo può essere scaricato dal sito della Gazzetta Ufficiale.

Art. 4.
Disposizioni urgenti per la liberalizzazione dell'attivita' di produzione di pane

1. Al fine di favorire la promozione di un assetto maggiormente concorrenziale nel settore della panificazione ed assicurare una piu' ampia accessibilita' dei consumatori ai relativi prodotti, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogate la legge 31 luglio 1956, n. 1002, e la lettera b), del comma 2 dell'articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112.
2. L'impianto di un nuovo panificio ed il trasferimento o la trasformazione di panifici esistenti sono soggetti a dichiarazione di inizio attivita' da presentare al comune competente per territorio ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241. La dichiarazione deve essere corredata dall'autorizzazione della competente Azienda sanitaria locale in merito ai requisiti igienico-sanitari e dall'autorizzazione alle emissioni in atmosfera,dal titolo abilitativo edilizio e dal permesso di agibilita' dei locali.
3. I comuni e le autorita' competenti in materia igienico-sanitariaesercitano le rispettive funzioni di vigilanza.
4. Le violazioni delle prescrizioni di cui al presente articolo sono punite ai sensi dell'articolo 22, commi 1, 2, 5,lettera c), e 7, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

 

INFORMAZIONI

Indirizzo: Piazza Felice Cavallotti, n. 3 -  Piano terra.

Contatti:

Funzionario direttivo sig.ra Angela Cacciola
Telefono: 090/7772245
Fax: 090/674643
E-mail: angela.cacciola@me.camcom.it
sito: www.cameradicommercio.me.it

MODULISTICA

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