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Il diritto annuale

Presupposto del diritto

 

Ogni impresa iscritta o annotata al Registro Imprese della Camera di Commercio è tenuta, ai sensi dell’art.18 c.1 lett.b) della Legge n.580/1993, al pagamento di un diritto annuale.

 

 

Soggetti obbligati al pagamento del diritto

 

Sono tenute al pagamento di tale diritto le imprese che alla data del 1° gennaio di ogni anno sono iscritte o annotate nel Registro Imprese, nonché le imprese iscritte o annotate in detto registro nel corso dell’anno di riferimento.

L’importo del diritto non è frazionabile in rapporto alla durata di iscrizione nell’anno.

Nel caso di trasferimento della sede legale o principale dell’impresa in altra provincia, il diritto si deve versare alla Camera di Commercio dove è ubicata la sede legale o principale al 1° gennaio o alla diversa data se l’impresa è stata costituita successivamente al 1° gennaio dell’anno cui si riferisce il pagamento.

 

Le imprese che esercitano attività economica anche attraverso unità locali devono versare, per ciascuna di esse, alla Camera di Commercio nel cui territorio ha sede l’unità locale, un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale.

 

 

Modalità di determinazione del diritto e termini per il versamento

 

La Camera di Commercio provvede ad inviare, entro il 15 maggio di ogni anno, a tutte le imprese una lettera informativa contenente i dati del soggetto passivo, la sua posizione nei confronti dell’ente, nonché i dati necessari all’autodeterminazione del diritto dovuto dalle società di capitale.

Il diritto dovuto è versato, in unica soluzione, entro il 16 Giugno, termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte.

Il versamento può, eventualmente, essere eseguito entro il 16 Luglio maggiorando l’importo dello 0,40% in più.

Le imprese di prima iscrizione devono versare il diritto, entro 30 giorni dalla data di iscrizione o annotazione al Registro Imprese utilizzando il modello F24.

Le Sanzioni

Ai sensi dell’art.18 c.3 della Legge 29/12/93 n.580, modificato dall’art.17 della Legge 23/12/99 n.488 e dall’art.44 della Legge 12/12/2002 n.273, nei casi di tardivo od omesso versamento verrà applicata una sanzione amministrativa nei modi e nelle misure stabilite dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive n.54 del 27/1/2005 e dal Regolamento sulle sanzioni adottato dalla Camera di Commercio.

 

Ravvedimento operoso

 

Qualora la violazione non sia stata già contestata, ai sensi dell’art.13 del D.Lgs.n.472/1997 e successive modifiche e integrazioni, l’impresa può usufruire del ravvedimento operoso versando una sanzione ridotta al 6% entro un anno dalla scadenza del termine di pagamento del diritto.

Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del diritto o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori commisurati sul diritto, calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno, dal giorno di scadenza del termine originario a quello in cui viene effettivamente eseguito il pagamento del diritto.

 

 

Cessazione dell’obbligo del pagamento del diritto

 

     

  1. Tutte le imprese per le quali sia stato adottato un provvedimento di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa cessano di essere soggette al pagamento del diritto a partire dall’anno solare successivo a quello in cui è stato adottato il provvedimento, tranne i casi in cui sia stato autorizzato, e fino a quando non sia cessato, l’esercizio provvisorio dell’impresa.

     

     

  2. Le imprese individuali cessano di essere soggette al pagamento del diritto a partire dall’anno solare successivo a quello in cui è cessata l’attività, sempre che la relativa domanda di cancellazione sia presentata entro il 30 gennaio successivo alla data di cessazione dell’attività.

     

  3. Le società e gli altri soggetti collettivi cessano di essere soggette al pagamento del diritto a partire dall’anno solare successivo a quello in cui è stato approvato il bilancio finale di liquidazione a condizione che la relativa domanda di cancellazione dal Registro delle Imprese sia presentata entro il 30 gennaio successivo all’approvazione del bilancio finale.

     

  4. Le società cooperative, nel caso di cui all’art.2544 C.C., cessano di essere soggette al pagamento del diritto a partire dall’anno solare successivo a quello della data del provvedimento che ha comportato lo scioglimento per atto dell’Autorità Governativa.

     

 

 

IMPORTANTE

 

Il mancato o incompleto pagamento del diritto camerale negli ultimi cinque anni, anche per una sola annualità, comporta l’inibizione del rilascio dei certificati sia al Registro Imprese che all’Albo delle Imprese Artigiane, così come previsto dalla delibera della Giunta Camerale n.28 del 6/2/2004.

La Camera di Commercio di Messina, con delibera di Giunta n.27 del 6/2/2004, applica, a decorrere dall’anno 2004, la maggiorazione del 20% sulla misura del diritto determinata annualmente dal Ministero delle Attività Produttive con apposito decreto.

Informazioni

Camera di commercio di Messina
piazza Cavallotti, 3  - 1° piano 

Contatti:

Funzionario Direttivo: Dott. Giulia Maria Rosaria Coluccia
Tel. 0907772221
Fax  090674644
e-mail: diritto.annuale@me.camcom.it

Istruttore direttivo sig. Giovanni Sankovich
Tel. 0907772283
FAX: 090774945

 

MODULISTICA ED ALLEGATI

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